STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE

BoostAbruzzo APS – ETS

ART. 1 – COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

È costituito l’Ente di Terzo Settore denominato “BoostAbruzzo APS – ETS” ai sensi del D. Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117 e, per quanto non previsto, dalle norme del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

L’Associazione ha sede in:

Via Erminio Cofini, 15a Fraz. San Pelino 67051 Avezzano (AQ)

La durata dell’Associazione è illimitata.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria se avviene all’interno dello stesso Comune e deve essere comunicato entro 30 giorni agli enti gestori dei registri pubblici presso cui l’organizzazione è iscritta.

ART. 2 – SCOPO E OGGETTO SOCIALE

L’Associazione BoostAbruzzo APS è un’organizzazione di promozione sociale senza scopo di lucro, di natura privatistica, che opera nel rispetto dei valori di:

  • libertà
  • uguaglianza
  • partecipazione
  • democrazia
  • legalità
  • solidarietà
  • pluralismo

Svolge prevalentemente attività di volontariato con finalità di utilità sociale, attraverso attività di interesse generale ai sensi dell’art. 5 del D. Lgs. 117/2017.

L’associazione promuove rapporti con altre organizzazioni del Terzo settore e con enti pubblici e privati, nazionali e internazionali.

Attività principali

  • d) educazione, istruzione e formazione professionale
  • e) tutela ambientale e utilizzo sostenibile delle risorse naturali
  • g) formazione universitaria e post-universitaria
  • h) ricerca scientifica di interesse sociale
  • n) cooperazione allo sviluppo
  • o) attività legate al commercio equo e solidale
  • p) servizi di inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro

L’associazione può svolgere attività diverse, purché secondarie e strumentali alle attività principali, ai sensi dell’art. 6 del D. Lgs. 117/2017.

Le attività sono svolte prevalentemente tramite il contributo volontario degli associati.

L’associazione opera principalmente nel territorio della Regione Abruzzo.

ART. 3 – I SOCI

Sono soci:

  • persone fisiche che condividono le finalità dell’associazione
  • altre associazioni di promozione sociale

Possono aderire anche altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, purché non superino il 50% delle associazioni aderenti.

Il numero dei soci è illimitato ma non può scendere sotto il minimo previsto dalla legge.

Tipologie di soci

  • Soci fondatori – sottoscrittori dell’atto costitutivo
  • Soci ordinari – partecipano attivamente alle attività
  • Soci sostenitori – contribuiscono economicamente
  • Soci onorari – nominati dall’assemblea per meriti particolari

I soci onorari non pagano quote ma godono degli stessi diritti.

ART. 4 – AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI

Chi intende aderire deve presentare domanda all’organo di amministrazione indicando:

  • generalità e domicilio
  • accettazione dello statuto e dei regolamenti

L’ammissione è deliberata dall’organo di amministrazione.

In caso di rifiuto:

  • la decisione deve essere motivata
  • comunicata entro 60 giorni
  • l’interessato può ricorrere all’assemblea.

Perdita della qualità di socio

Avviene per:

  • dimissioni volontarie
  • morte
  • espulsione
  • mancato pagamento della quota associativa
  • comportamenti contrari ai principi dell’associazione

La perdita della qualità di socio non dà diritto alla restituzione delle quote versate.

ART. 5 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Diritti

  • eleggere gli organi associativi
  • essere eletti negli organi
  • esaminare i libri sociali
  • partecipare alle attività
  • approvare i programmi dell’associazione
  • ricevere rimborsi per spese documentate
  • visionare bilanci e documenti

Doveri

  • rispettare statuto e regolamenti
  • rispettare le decisioni degli organi associativi
  • pagare le quote associative

Le quote non sono trasferibili né rivalutabili.

ART. 6 – VOLONTARIATO

Il volontario svolge attività:

  • personale
  • spontanea
  • gratuita
  • senza fini di lucro

Il volontariato è incompatibile con rapporti di lavoro retribuiti con l’associazione.

Sono ammessi solo rimborsi spese documentati, non forfettari.

ART. 7 – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Gli organi sono:

  • Assemblea
  • Organo di Amministrazione
  • Organo di Controllo
  • Organo di Revisione
  • Advisory Board

ART. 8 – ASSEMBLEA

L’assemblea è l’organo sovrano dell’associazione.

Può essere:

  • Ordinaria
  • Straordinaria

Ha diritto di voto chi è iscritto da almeno 3 mesi.

È convocata almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio.

Competenze assemblea ordinaria

  • approvazione bilancio
  • nomina organi sociali
  • deliberazioni su ricorsi dei soci
  • approvazione regolamenti

Competenze assemblea straordinaria

  • modifica dello statuto
  • fusione o trasformazione
  • scioglimento dell’associazione

ART. 9 – ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

Composto da 3 a 9 membri eletti dall’assemblea.

Durata mandato: 3 anni.

Compiti principali:

  • amministrazione dell’associazione
  • attuazione delle decisioni dell’assemblea
  • redazione del bilancio
  • gestione dei libri sociali
  • ammissione o esclusione dei soci

Il presidente rappresenta legalmente l’associazione.

ART. 10 – ORGANO DI CONTROLLO

È nominato quando l’associazione supera i limiti previsti dal D. Lgs. 117/2017.

Funzioni:

  • controllo del rispetto di legge e statuto
  • monitoraggio dell’assetto organizzativo
  • verifica del bilancio sociale

ART. 11 – REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Prevista nei casi stabiliti dall’art. 31 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 12 – ADVISORY BOARD

Organo consultivo che:

  • supporta il consiglio direttivo
  • propone strategie
  • individua opportunità
  • facilita relazioni esterne

Non ha funzioni amministrative o di controllo.

ART. 13 – PATRIMONIO

Il patrimonio deriva da:

  • quote associative
  • contributi pubblici e privati
  • donazioni e lasciti
  • attività di raccolta fondi
  • rendite patrimoniali
  • attività secondarie consentite

È vietata la distribuzione di utili.

Gli eventuali avanzi sono reinvestiti nelle attività associative.

L’esercizio finanziario va dal 1 gennaio al 31 dicembre.

ART. 14 – LIBRI SOCIALI

L’associazione deve tenere:

  • libro degli associati
  • registro dei volontari
  • libro delle assemblee
  • libro delle riunioni dell’organo di amministrazione
  • libro dell’organo di controllo

I soci possono consultarli su richiesta.

ART. 15 – SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento è deliberato dall’assemblea straordinaria.

Il patrimonio residuo sarà devoluto ad altri enti del Terzo settore o alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 16 – RINVIO

Per quanto non previsto si applicano:

  • D. Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore)
  • Codice Civile

ART. 17 – NORMA TRANSITORIA

Le disposizioni relative al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) si applicheranno con l’operatività dello stesso.

L’acronimo ETS potrà essere utilizzato solo dopo l’iscrizione nel registro.