STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE
BoostAbruzzo APS – ETS
ART. 1 – COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA
È costituito l’Ente di Terzo Settore denominato “BoostAbruzzo APS – ETS” ai sensi del D. Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117 e, per quanto non previsto, dalle norme del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.
L’Associazione ha sede in:
Via Erminio Cofini, 15a Fraz. San Pelino 67051 Avezzano (AQ)
La durata dell’Associazione è illimitata.
Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria se avviene all’interno dello stesso Comune e deve essere comunicato entro 30 giorni agli enti gestori dei registri pubblici presso cui l’organizzazione è iscritta.
ART. 2 – SCOPO E OGGETTO SOCIALE
L’Associazione BoostAbruzzo APS è un’organizzazione di promozione sociale senza scopo di lucro, di natura privatistica, che opera nel rispetto dei valori di:
- libertà
- uguaglianza
- partecipazione
- democrazia
- legalità
- solidarietà
- pluralismo
Svolge prevalentemente attività di volontariato con finalità di utilità sociale, attraverso attività di interesse generale ai sensi dell’art. 5 del D. Lgs. 117/2017.
L’associazione promuove rapporti con altre organizzazioni del Terzo settore e con enti pubblici e privati, nazionali e internazionali.
Attività principali
- d) educazione, istruzione e formazione professionale
- e) tutela ambientale e utilizzo sostenibile delle risorse naturali
- g) formazione universitaria e post-universitaria
- h) ricerca scientifica di interesse sociale
- n) cooperazione allo sviluppo
- o) attività legate al commercio equo e solidale
- p) servizi di inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro
L’associazione può svolgere attività diverse, purché secondarie e strumentali alle attività principali, ai sensi dell’art. 6 del D. Lgs. 117/2017.
Le attività sono svolte prevalentemente tramite il contributo volontario degli associati.
L’associazione opera principalmente nel territorio della Regione Abruzzo.
ART. 3 – I SOCI
Sono soci:
- persone fisiche che condividono le finalità dell’associazione
- altre associazioni di promozione sociale
Possono aderire anche altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, purché non superino il 50% delle associazioni aderenti.
Il numero dei soci è illimitato ma non può scendere sotto il minimo previsto dalla legge.
Tipologie di soci
- Soci fondatori – sottoscrittori dell’atto costitutivo
- Soci ordinari – partecipano attivamente alle attività
- Soci sostenitori – contribuiscono economicamente
- Soci onorari – nominati dall’assemblea per meriti particolari
I soci onorari non pagano quote ma godono degli stessi diritti.
ART. 4 – AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI
Chi intende aderire deve presentare domanda all’organo di amministrazione indicando:
- generalità e domicilio
- accettazione dello statuto e dei regolamenti
L’ammissione è deliberata dall’organo di amministrazione.
In caso di rifiuto:
- la decisione deve essere motivata
- comunicata entro 60 giorni
- l’interessato può ricorrere all’assemblea.
Perdita della qualità di socio
Avviene per:
- dimissioni volontarie
- morte
- espulsione
- mancato pagamento della quota associativa
- comportamenti contrari ai principi dell’associazione
La perdita della qualità di socio non dà diritto alla restituzione delle quote versate.
ART. 5 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI
Diritti
- eleggere gli organi associativi
- essere eletti negli organi
- esaminare i libri sociali
- partecipare alle attività
- approvare i programmi dell’associazione
- ricevere rimborsi per spese documentate
- visionare bilanci e documenti
Doveri
- rispettare statuto e regolamenti
- rispettare le decisioni degli organi associativi
- pagare le quote associative
Le quote non sono trasferibili né rivalutabili.
ART. 6 – VOLONTARIATO
Il volontario svolge attività:
- personale
- spontanea
- gratuita
- senza fini di lucro
Il volontariato è incompatibile con rapporti di lavoro retribuiti con l’associazione.
Sono ammessi solo rimborsi spese documentati, non forfettari.
ART. 7 – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Gli organi sono:
- Assemblea
- Organo di Amministrazione
- Organo di Controllo
- Organo di Revisione
- Advisory Board
ART. 8 – ASSEMBLEA
L’assemblea è l’organo sovrano dell’associazione.
Può essere:
- Ordinaria
- Straordinaria
Ha diritto di voto chi è iscritto da almeno 3 mesi.
È convocata almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio.
Competenze assemblea ordinaria
- approvazione bilancio
- nomina organi sociali
- deliberazioni su ricorsi dei soci
- approvazione regolamenti
Competenze assemblea straordinaria
- modifica dello statuto
- fusione o trasformazione
- scioglimento dell’associazione
ART. 9 – ORGANO DI AMMINISTRAZIONE
Composto da 3 a 9 membri eletti dall’assemblea.
Durata mandato: 3 anni.
Compiti principali:
- amministrazione dell’associazione
- attuazione delle decisioni dell’assemblea
- redazione del bilancio
- gestione dei libri sociali
- ammissione o esclusione dei soci
Il presidente rappresenta legalmente l’associazione.
ART. 10 – ORGANO DI CONTROLLO
È nominato quando l’associazione supera i limiti previsti dal D. Lgs. 117/2017.
Funzioni:
- controllo del rispetto di legge e statuto
- monitoraggio dell’assetto organizzativo
- verifica del bilancio sociale
ART. 11 – REVISIONE LEGALE DEI CONTI
Prevista nei casi stabiliti dall’art. 31 del D. Lgs. 117/2017.
ART. 12 – ADVISORY BOARD
Organo consultivo che:
- supporta il consiglio direttivo
- propone strategie
- individua opportunità
- facilita relazioni esterne
Non ha funzioni amministrative o di controllo.
ART. 13 – PATRIMONIO
Il patrimonio deriva da:
- quote associative
- contributi pubblici e privati
- donazioni e lasciti
- attività di raccolta fondi
- rendite patrimoniali
- attività secondarie consentite
È vietata la distribuzione di utili.
Gli eventuali avanzi sono reinvestiti nelle attività associative.
L’esercizio finanziario va dal 1 gennaio al 31 dicembre.
ART. 14 – LIBRI SOCIALI
L’associazione deve tenere:
- libro degli associati
- registro dei volontari
- libro delle assemblee
- libro delle riunioni dell’organo di amministrazione
- libro dell’organo di controllo
I soci possono consultarli su richiesta.
ART. 15 – SCIOGLIMENTO
Lo scioglimento è deliberato dall’assemblea straordinaria.
Il patrimonio residuo sarà devoluto ad altri enti del Terzo settore o alla Fondazione Italia Sociale.
ART. 16 – RINVIO
Per quanto non previsto si applicano:
- D. Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore)
- Codice Civile
ART. 17 – NORMA TRANSITORIA
Le disposizioni relative al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) si applicheranno con l’operatività dello stesso.
L’acronimo ETS potrà essere utilizzato solo dopo l’iscrizione nel registro.