ART. 1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA
È costituito l’Ente di Terzo Settore denominato “BoostAbruzzo APS - ETS” ai sensi del D. Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117 e, per quanto non previsto, dalle norme del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili. L’Associazione ha sede in Via Erminio Cofini, 15a. Fraz. San Pelino - 67051 Avezzano (AQ). La durata dell’Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta con delibera dell’Assemblea Straordinaria degli associati. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all’interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento agli enti gestori di pubblici registri presso i quali l’organizzazione è iscritta.
ART. 2 - SCOPO E OGGETTO SOCIALE
L’Associazione “BoostAbruzzo APS” nel rispetto di libertà ed uguaglianza degli associati e dei valori di partecipazione, democrazia, legalità, solidarietà e pluralismo dei quali è portatrice, è un’organizzazione di promozione sociale senza scopo di lucro alcuno, di natura privatistica che svolge prevalentemente attività di volontariato e, in particolare, persegue finalità di utilità sociale, mediante svolgimento di attività di interesse generale in forma esclusiva o principale, di cui all’articolo 5 D. Lgs. 3 luglio n. 117. L’Associazione “BoostAbruzzo APS” promuove ed intrattiene rapporti con altre organizzazioni del Terzo settore e con enti pubblici e privati, sia in sede nazionale che internazionale, per la realizzazione di intenti, programmi ed iniziative comuni. Attraverso il proprio impegno l’Associazione “BoostAbruzzo APS” si propone di svolgere in via prevalente le seguenti attività definite all’art.5 D. L.gs.3 Luglio 2017 n.117: § d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; § e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281; § g) formazione universitaria e post-universitaria; § h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale; § n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni; § o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile; § p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106; L’Associazione, inoltre, potrà esercitare, ai sensi e nei limiti previsti dall’art. 6 del DLSG 117/2017, attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell’Organo di Amministrazione. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte dall’Associazione prevalentemente tramite le prestazioni dei volontari associati in modo personale, spontaneo e gratuito. Le attività sono svolte prevalentemente a favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi. L'Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall’art. 17 comma 5 dlgs. 117/2017, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati. L’associazione di promozione sociale opera nel territorio della Regione Abruzzo.
ART. 3 - I SOCI
Sono associati dell’associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale, od altre associazioni di promozione sociale. Possono aderire all’associazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l’associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all’Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno. Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, pertanto la partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea. I soci si distinguono in: Soci fondatori - sono quelle persone che hanno fondato l'associazione, sottoscrivendo l’Atto Costitutivo. Soci ordinari - sono quelle persone che condividono le finalità dell'associazione e partecipano attivamente alla realizzazione degli scopi statutari, prestando la propria opera di volontariato. Soci sostenitori - sono quelle persone che condividono le finalità dell'associazione e partecipano alla realizzazione degli scopi statutari mediante contributi e sostegno economico. Soci onorari - sono quelle persone alle quali l’APS deve particolare riconoscenza e vengono nominati dall’Assemblea ordinaria dei soci su proposta dell’Organo di amministrazione. I soci onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo, pur godendo di tutti i diritti degli altri tipi di soci. Non è possibile prevedere alcuna differenza di trattamento fra i Soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell’APS.
ART. 4 - CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI
Chiunque intenda aderire all’ Associazione deve rivolgere domanda all’Organo di amministrazione. In particolare, in essa deve: - indicare le generalità ed il domicilio; - dichiarare di condividere le finalità che l’APS propone e di accettare e rispettare Statuto e l’eventuale Regolamento. L’ammissione all’Associazione è deliberata dall'Organo di Amministrazione, su richiesta dell’aspirante Socio. La deliberazione è comunicata all'associato e annotata sul libro degli associati. In caso di rigetto della domanda, questa deve essere motivata e comunicata entro 60 giorni all'interessato. L’aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione. La qualifica di Socio non è temporanea e si perde per dimissioni volontarie, espulsione e decesso. Le dimissioni da Socio devono essere presentate per iscritto all’Organo di Amministrazione. L’espulsione è prevista quando il Socio contravviene gravemente alle disposizioni del presente Statuto e di eventuali regolamenti, si renda moroso o ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o all’immagine dell’Associazione. Nello specifico gli associati cessano di appartenere all’associazione per: - dimissioni volontarie - morte - interdizione o inabilitazione - comportamenti non compatibili con principi, valori e finalità associative, ovvero col buon nome dell'associazione, la dignità dei singoli associati, le azioni svolte o programmate. - Il grave o ripetuto mancato adempimento degli obblighi assunti dal socio nei confronti della associazione ed il mancato pagamento della quota associativa nei termini. - il mancato versamento della quota associativa per 2 anni. - la non corrispondenza al vero delle informazioni comunque rese alla associazione o di alcuna di esse. -la mancata partecipazione, senza motivo, alle assemblee dei soci, con la frequenza stabilità dall’eventuale regolamento. L’espulsione è deliberata dall’Organo di Amministrazione, a maggioranza assoluta dei suoi membri, ratificata dall’assemblea e comunicata mediante lettera al Socio interessato. Contro il suddetto provvedimento il Socio interessato può presentare ricorso entro trenta giorni dalla data di comunicazione dell’espulsione; il ricorso verrà esaminato dall’Assemblea nella prima riunione ordinaria. La perdita per qualsiasi caso, della qualità di Socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all’Associazione. Il decesso del Socio non conferisce agli eredi, alcun diritto nell’ambito associativo.
ART. 5 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI
Tutti i Soci hanno diritto di: • eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi; • esaminare i libri sociali; • essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento; • frequentare i locali dell’associazione; • partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dalle associazioni; • concorrere all’elaborazione ed approvare il programma di attività; • essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate; • prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee; • prendere visione dei bilanci; • denunziare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell’art. 29 del Codice del terzo settore. Gli associati hanno l’obbligo di osservare lo Statuto e gli eventuali regolamenti interni, di rispettare le decisioni degli organi dell’Associazione e di corrispondere le quote associative. Tali quote non sono trasmissibili e né rivalutabili.
ART. 6 - VOLONTARIO E ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO
L’associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione. L’attività dell’associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.
ART. 7 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
Gli organi dell’Associazione sono: l’Assemblea, l'Organo di Amministrazione, l'Organo di Controllo, l’Organo di Revisione e l'Advisory Board.
ART. 8 – ASSEMBLEA
L’Assemblea dei Soci è l’organo sovrano dell’Associazione; è composta da tutti i Soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione e può essere Ordinaria e Straordinaria. Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. L’Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del bilancio e, comunque, ogni volta che l’Organo di amministrazione lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno un decimo dei Soci, purché in regola con i versamenti delle quote associative. È consentita la partecipazione attiva all’assemblea attraverso mezzi informatici, in modo da favorire la piena partecipazione anche da remoto dei soci che non si trovano in Abruzzo, regione ove ha sede l'associazione. Agli associati che siano enti del Terzo settore possono essere attribuiti più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero degli aderenti, in applicazione dell’art. 2373 del codice civile. Le convocazioni sono effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi, anche con l’utilizzo di strumenti informatici, ai Soci almeno 15 giorni prima della data della riunione contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della prima e della eventuale seconda convocazione o in alternativa mediante analogo avviso da affiggersi all’albo (anche telematico) della sede sociale almeno 15 giorni prima della data dell’assemblea. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i Soci. L’avviso di convocazione deve contenere il giorno, l’ora e il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l’ordine del giorno. Possono intervenire all’Assemblea (Ordinaria e Straordinaria), con diritto di voto, tutti i Soci maggiorenni purché in regola con il pagamento delle quote associative; a ciascun Socio spetta un solo voto. È ammesso l’intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro Socio. Ogni Socio può avere massimo tre deleghe e comunque nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 24 comma 3 del Dlgs. 117/2017 s.m.i.. Le votazioni dell’Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto. All’Assemblea spettano i seguenti compiti: IN SEDE ORDINARIA: 1. approvare il bilancio; 2. nominare e revocare i componenti degli organi sociali; 3. nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti; 4. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti; 5. delibera su eventuali ricorsi da parte dei soci espulsi o aspiranti soci; 6. approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari; 7. deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all’ordine del giorno. IN SEDE STRAORDINARIA: 1. deliberare sulla trasformazione, fusione o scioglimento dell’associazione ed eventuale devoluzione del patrimonio residuo; 2. deliberare sulle proposte di modifica dello statuto; 3. deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all’ordine del giorno. L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza del 50% più uno dei Soci, presenti in proprio o per delega, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti, in proprio o in delega. L’Assemblea ordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza dei presenti su tutte le questioni poste all’ordine del giorno. Tra la prima e seconda convocazione deve intercorrere almeno un giorno. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto. Per modificare lo Statuto l’Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con la maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno la maggioranza più uno degli associati. Tutte le delibere assembleari e i rendiconti, oltre ad essere debitamente trascritti nel libro dei verbali delle assemblee dei Soci sono pubblicizzati ai Soci con l’esposizione per 15 giorni dopo l’approvazione nella sede dell’Associazione.
ART. 9 - ORGANO DI AMMINISTRAZIONE
L’organo di amministrazione governa l’organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi erano a conoscenza. L'Organo di Amministrazione è eletto dall’Assemblea ogni 3 (tre) anni. Esso è composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 9 (nove) membri. Gli amministratori sono rieleggibili e tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione. Gli amministratori possono essere revocati dall’Assemblea dei Soci; esso rimarrà in carica, comunque, fino all’elezione del nuovo. In caso di dimissioni di un componente, viene cooptato il primo dei non eletti. L'Organo di Amministrazione è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione. Compie tutti gli atti che lo statuto o le leggi non attribuiscano ad altri organi. In particolare, tra gli altri compiti: § amministra l’associazione; § attua le deliberazioni dell’assemblea; § predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all’approvazione dell’assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge; § predispone tutti gli elementi utili all’assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio; § stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative; § cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza; § è responsabile degli adempimenti connessi all’iscrizione nel RUNTS; § disciplina l’ammissione e l'esclusione degli associati; § accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati; § provvede agli affari di ordinaria amministrazione che non siano spettanti all'assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale. L'Organo di Amministrazione si riunisce almeno due volte l’anno. Le convocazioni debbono essere effettuate con avviso scritto da recapitarsi almeno 15 giorni prima della data della riunione da parte del rappresentante legale, avvalendosi in alternativa di mezzi telematici. Tale avviso deve contenere l’ordine del giorno, la data, l’orario ed il luogo della seduta. Le riunioni dell'Organo di Amministrazione sono in unica convocazione e sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le delibere sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. L'Organo di Amministrazione decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti. L'Organo di Amministrazione nomina al proprio interno il Presidente dell'Associazione. Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che lo impegnano verso l’esterno. Il Presidente dura in carica quanto l’Organo di Amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall’Assemblea, con la maggioranza dei presenti. Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell’Organo di Amministrazione, il Presidente convoca l’Assemblea per la nomina del nuovo Presidente. Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e l’Organo di Amministrazione, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest’ultimo in merito all’attività compiuta. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.
ART. 10 - ORGANO DI CONTROLLO
L'organo di controllo, collegiale o monocratico, è nominato dall'assemblea quando l'associazione superi per due esercizi consecutivi due dei limiti quantitativi e qualitativi previsti dall'art. 30 del Dlgs. 117/2017. La scelta dei componenti l'organo di controllo avviene secondo quanto previsto dall'art. 2397 del Codice Civile. L'organo di controllo: § vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; § vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento; § esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; § attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto. Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all’art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
ART. 11 – ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI
E’ nominato nei casi e nei modi previsti dall’art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.
ART. 12 – ADVISORY BOARD
L'advisory board è un organo meramente consultorio. Un comitato consultivo di carattere informale che esprime pareri non vincolanti di supporto al consiglio dei soci. Le funzioni spettanti al presente organismo sono quelle di dare assistenza, supporto e consulenza al fine di poter prendere correttamente le seguenti decisioni strategiche: • dare suggerimenti-opinioni su azioni proposte dal consiglio direttivo • proporre strategie da mettere in pratica e idee per far crescere l’associazione • trovare nuove opportunità • semplificare e facilitare le relazioni esterne Non vi sono particolari limiti dimensionali e di partecipazione a tale organo, in quanto non svolge in alcun modo compiti di tipo amministrativo o di controllo ma è solo a supporto delle funzioni principali facenti parte l'associazione.
ART. 13 - PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO
Il patrimonio dell’associazione è costituito da: 1. quote associative; 2. contributi pubblici e privati; 3. donazioni e lasciti testamentari; 4. rendite patrimoniali; 5. attività di raccolta fondi; 6. rimborsi da convenzioni; 7. entrate derivanti da attività diverse secondarie e strumentali (rif. Art 6 del Decreto Legislativo n. 117/2017); 8. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017. Il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L’Associazione vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione di attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. L’anno sociale e l’esercizio finanziario vanno dal 01/01 al 31/12 di ogni anno. L’Organo di amministrazione dovrà predisporre il bilancio di esercizio secondo le modalità stabilite dall'art. 13 del Dlgs. 117/2017 e s.m.i. Indipendentemente dalla redazione del bilancio di esercizio, a norma dell’art. 7 del Dlgs. 117/2017 s.m.i., l’Associazione per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente le entrate e le spese relative a ciascuno di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.
ART. 14 – LIBRI SOCIALI
L’associazione ha l’obbligo di tenere i seguenti libri sociali: § libro degli associati e degli aderenti, tenuto a cura dell’Organo di Amministrazione; § registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale, tenuto a cura dell’organo di amministrazione; § libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell’Organo di Amministrazione; § libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di Amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo; § il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo; § il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell’organo cui si riferiscono. Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell’ente, entro 10 giorni dalla data della richiesta formulata all’organo di amministrazione.
ART. 15 – SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO RESIDUO
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea Straordinaria dei Soci su proposta dell’Organo di amministrazione, la quale nominerà anche i liquidatori. Il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere favorevole dell'Ufficio regionale del Registro Unico del Terzo Settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
ART. 16 – RINVIO
Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.
ART. 17 – NORMA TRANSITORIA
Tutti gli adempimenti legati all’iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l’attuale disciplina, trovano applicazione all’operatività del Runts medesimo. L’acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l’iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.